E' vivo il dibattito fra tradizionalisti "duri" e coloro che invece - basandosi sull'esistenza reale delle diaconesse nella Chiesa primitiva - intendono spingere per l'ordinazione di donne nei ranghi clericali. Ma studiamo un po' dal Pidalion (il codice di diritto canonico ortodosso) per vedere come la Chiesa stessa ha risolto questo tema.
Primo Concilio Ecumenico, Canone 19
Per quanto riguarda i Paulianisti che in seguito hanno trovato rifugio nella Chiesa Cattolica, è stabilito che siano ribattezzati senza alcuna eccezione. Se in passato alcuni di loro sono stati accolti [ordinati] nel clero, qualora, dopo un accurato esame, risultino irreprensibili e ineccepibili, dopo il ribattesimo siano ordinati da un Vescovo della Chiesa Cattolica Ortodossa. Ma se l’indagine li trova inadatti, siano deposti. Parimenti, riguardo alle diaconesse e a tutti coloro che in qualsiasi modo rientrano nel Canone e sono sottoposti a esame, si osservi la medesima forma. Abbiamo fatto riferimento alle diaconesse che sono state esaminate sotto il velo dell’abito, poiché non hanno alcun diritto a essere ammesse a un ordine, cosicché devono senza dubbio essere annoverate tra i laici.
Interpretazione di San Nicodemo
…se qualche Vescovo ortodosso ha ordinato diaconesse alcune delle donne dei Paulianisti, per ignoranza della loro eresia, oppure se esse erano state ordinate nell’ordine delle diaconesse istituito dai Paulianisti, in tal caso, dico, siano ribattezzate; e in seguito, se risultano degne del diaconato, siano ordinate anche come diaconesse (si vedano anche i Canoni Apostolici XLVI e XLVII, e il Canone VII del II Sinodo Ecumenico).
Quanto a ciò che il Canone aggiunge poi, ossia: «Abbiamo fatto riferimento alle diaconesse che sono state esaminate sotto il velo dell’abito [questa espressione significa “con l’abito ma non ordinate”], poiché non hanno alcun diritto a essere ammesse a un ordine, cosicché devono senza dubbio essere annoverate tra i laici». Benché queste parole siano difficili da comprendere, il loro significato è questo: abbiamo fatto riferimento separatamente alle diaconesse che portavano tale abito quando erano tra i Paulianisti, o comunque che seguivano la professione di diaconesse, poiché anch’esse, come gli altri loro chierici, devono essere considerate come laiche; infatti, così come quei chierici non possedevano una vera ordinazione, essendo privi della grazia divina, allo stesso modo le diaconesse nella loro chiesa possedevano soltanto l’abito di diaconesse, ma non una vera istituzione che conferisse la grazia; perciò, dopo il battesimo, devono essere considerate come laiche, proprio come lo erano prima di esso.
Concordanza
Il canone XCV del VI Sinodo Ecumenico afferma nello stesso identico modo del presente Canone: si stabilisce che i Paulianisti siano ribattezzati, con tale nome intendendosi coloro che fin dalla nascita hanno aderito all’eresia di Paolo. Tuttavia, il Canone XV del IV Sinodo Ecumenico comanda che una diaconessa sia ordinata all’età di quarant’anni (anche il Canone XIV del VI Sinodo Ecumenico e il Canone XI del medesimo sinodo affermano lo stesso); ma la scomunica se, dopo aver prestato servizio per breve tempo, successivamente si sposa.
Il Canone XLIV di San Basilio esclude dai Misteri per sette anni qualsiasi diaconessa che commetta fornicazione con un pagano, sebbene non la privi della preghiera e della comunione con i fedeli. La seconda disposizione del primo Titolo delle Novelle (Fozio, Titolo VIII, Capitolo 14) stabilisce che una diaconessa non deve convivere con alcun uomo che possa suscitare sospetto di immodestia o indecenza. Se, quando il Vescovo le ordina di allontanarlo dalla propria abitazione o dal luogo in cui dorme, ella ne rimanda l’esecuzione, è privata del diaconato e rinchiusa in un convento per il resto della sua vita.[1]
Nota 38
IL RUOLO DELLA DIACONESSA, DIVERSO DA QUELLO DEI DIACONI
Si noti che una diaconessa, sebbene apparentemente ordinata in seguito mediante un presbitero e un diacono, secondo il Canone XIV del VI Sinodo Ecumenico, ed autorizzata a officiare nella Divina Liturgia secondo il Canone XV del IV Sinodo Ecumenico, tuttavia, secondo le Costituzioni Apostoliche, non sembra svolgere il servizio del diacono maschio nella Liturgia dei Divini Misteri nel Bema, ma soltanto quel servizio che viene compiuto fuori dal presbiterio.
Infatti, tali Costituzioni indicano nel Libro III, Capitolo 9, a questo riguardo: «Sebbene non abbiamo permesso alle donne di insegnare in chiesa (poiché san Paolo dice espressamente, nella sua Prima Lettera a Timoteo, Capitolo 2, Versetto 12: “Non permetto alla donna di insegnare”), come può qualcuno permettere loro di servire come sacerdotesse? Per questa ragione è un errore degli empi Greci ordinare sacerdotesse alle loro divinità femminili, cosa che non appartiene alla legislazione di Cristo».
Così questa diaconessa fu ordinata dapprima (ivi, Capitoli 15 e 16) per il bene delle donne che venivano illuminate, cioè battezzate: dopo che il Vescovo aveva unto il loro capo con l’olio santo, e il diacono soltanto la loro fronte, ella si incaricava di ungere tutto il loro corpo, poiché non era conveniente che il corpo nudo di una donna fosse visto dagli uomini. In secondo luogo, per gli altri servizi che la Chiesa offriva alle donne.
Infatti, nelle case dove le donne vivevano insieme a uomini non credenti, nelle quali non era appropriato o decoroso inviare diaconi maschi a causa del rischio di sospetti malvagi, veniva inviata una donna diaconessa, secondo il Capitolo 15 del Libro III (delle Costituzioni), a vigilare alle porte della chiesa affinché nessuna donna non catechizzata o non credente vi entrasse (Libro II, Capitolo 17). Inoltre, esaminava quelle donne che si recavano da una città all’altra con lettere commendatizie, per verificare se fossero veramente cristiane ortodosse; se fossero contaminate da qualche eresia; se fossero sposate o vedove. E dopo l’esame, assegnava a ciascuna un posto nella chiesa dove stare, secondo l’ordine e la sua condizione (Libro III, Capitoli 14 e 19).
LE DIACONESSE NON SVOLGEVANO IL SERVIZIO DEI DIACONI NELLE FUNZIONI SACRE
Una diaconessa era necessaria anche per prestare servizio alle vedove iscritte nei registri della chiesa, offrendo loro le elemosine donate dai cristiani; ed erano utili anche per altri servizi. Ma soprattutto, secondo i Capitoli 20 e 28 dell’ottavo libro (delle Costituzioni), era ordinata allo scopo di custodire le porte sante e assistere i sacerdoti quando battezzavano donne, per ragioni di decoro e di convenienza; dove è scritto che «una diaconessa non può né benedire né compiere alcuna delle azioni che fanno i sacerdoti e i diaconi».
Inoltre Epifanio (Hairesis 79) dice riguardo a loro che l’ordine ecclesiastico necessitava di donne soltanto nella forma di diaconesse provenienti dalle vedove, e tra le anziane le chiamava presbitere. Tuttavia, non comandò mai che fossero costituite sacerdotesse. Infatti neppure i diaconi nell’ordine ecclesiastico ricevettero autorità di compiere alcun mistero, ma soltanto di servire come assistenti nei riti celebrati dai sacerdoti.
E ancora, si dice che il corpo delle diaconesse esiste nella Chiesa non per servire in qualità di sacerdoti, né per assumersi il compito di assolvere alcunché, ma per la salvaguardia del decoro del sesso femminile, sia in relazione al rito del battesimo, sia nell’ufficio di visitare le malate o le afflitte, o in caso di necessità di spogliare il corpo di una donna affinché sia visto soltanto da lei e non dai dignitari maschi che officiano i santi uffici.
Sebbene sia vero che Balsamone, rispondendo alla Domanda 35 di Marco di Alessandria, afferma che le diaconesse godevano di un rango nel Bema (o Santuario), ma che le complicazioni dovute alle mestruazioni le privarono del loro rango e rimossero il loro servizio dal Bema, tuttavia egli stesso, nella medesima risposta, dice che a Costantinopoli sono ordinate diaconesse che non hanno parte né privilegio nel Bema, ma che svolgono molti servizi ecclesiastici e aiutano a correggere le donne secondo la disciplina ecclesiastica.
Clemente di Alessandria, detto Stromateo, nel suo Libro III, afferma che gli Apostoli avevano con sé donne come sorelle e compagne diaconali nell’opera della predicazione alle donne confinate in casa, attraverso le quali l’insegnamento del Signore penetrava nelle stanze e negli appartamenti privati delle donne. Si trova anche scritto in alcuni libri che l’ordinazione di una diaconessa consisteva nel fatto che ella chinava il capo mentre il prelato le imponeva la mano, tracciava su di lei per tre volte il segno della croce e recitava alcune preghiere.
Riguardo alle diaconesse, san Paolo scrive nella sua Prima Lettera a Timoteo: «Allo stesso modo le loro mogli siano dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa» (I Timoteo 3,11). Si noti che, sebbene le diaconesse non fossero la stessa cosa delle vedove, né delle presbitere, tuttavia è vero che esse venivano scelte e ordinate dal gruppo delle vedove iscritte nei registri della chiesa.
Si legga anche la seconda nota al Canone XL del VI Sinodo Ecumenico e la nota al Canone XXI di Laodicea. Se qualcuno amante dell’apprendimento desidera conoscere il modo particolare in cui tali diaconesse venivano ordinate, potrà apprenderlo più dettagliatamente da Blastare.
Quest’ultimo infatti afferma che negli antichi libri si trovava scritto che le donne in questione avevano quarant’anni quando venivano ordinate, che indossavano l’abito monastico completo (quello del grande schema), e che erano coperte da un maphorion, con le sue estremità pendenti davanti. Quando il prelato recitava su di loro le parole «La Grazia Divina», esse non piegavano il ginocchio come i diaconi, ma soltanto il capo. Successivamente il prelato poneva al loro collo un orario diaconale sotto il maphorion, riunendo davanti le due estremità dell’orario. Tuttavia non permetteva loro di servire nei Misteri né di tenere il flabello [che rappresenta i Serafini] come i diaconi, ma soltanto di comunicarsi dopo i diaconi; e, dopo che il prelato aveva comunicato gli altri, potevano prendere il calice dalle sue mani e riporlo sulla santa mensa senza comunicare alcuno.
Blastare aggiunge però di propria iniziativa che in seguito i Padri proibirono loro di entrare nel Bema o di compiere tali servizi a causa dell’evento ritenuto problematico delle mestruazioni, come affermato più sopra da Balsamone.[2]
Quarto Concilio Ecumenico, Canone 15
Nessuna donna sia ordinata diaconessa prima dei quarant’anni, e anche allora solo dopo una rigorosa prova. Ma se, dopo aver ricevuto il dono della chirotesia e aver esercitato per qualche tempo il ministero, decidesse di sposarsi, così insultando la grazia di Dio, una tale persona sia anatema insieme con l’uomo che l’ha presa in matrimonio.
Interpretazione di San Nicodemo
A causa della facilità con cui le donne possono essere ingannate e della facilità con cui possono cadere in rovina, il presente Canone comanda che nessuna donna sia ordinata diaconessa se ha meno di quarant’anni. Tuttavia, anche se ha quarant’anni, le è vietato essere ordinata in modo casuale e superficiale; al contrario, si richiede che l’ordinazione avvenga solo dopo un rigoroso esame della sua vita e delle sue abitudini precedenti.
Se però, dopo essere stata così ordinata e aver servito per qualche tempo come diaconessa, in seguito disprezza la grazia di Dio e si sposa, una tale donna deve essere anatema insieme con l’uomo che l’ha sposata.
Armenopulo, inoltre, afferma (Libro VI, Titolo III) che coloro che hanno indotto diaconesse e monache a prostituirsi devono avere il naso tagliato, insieme alle donne che hanno trascinato nella prostituzione. Si veda anche l’Interpretazione del Canone XIX del Primo Concilio Ecumenico e la terza nota ad esso.[3]
Sesto Concilio Ecumenico, Canone 14
Si osservi anche in questo caso il Canone dei nostri santi e teofori Padri, secondo il quale un sacerdote non può essere ordinato prima dei trent’anni, anche se l’uomo è del tutto degno; al contrario, deve attendere. Poiché il Signore nostro Gesù Cristo fu battezzato quando aveva trent’anni, e allora cominciò a insegnare. Parimenti, nessuno sia ordinato diacono prima dei venticinque anni, né diaconessa prima dei quarant’anni.
Interpretazione di San Nicodemo
Il presente Canone ripete parola per parola il quindicesimo del Sinodo di Neocesarea. Esso quindi decreta che nessuno debba essere ordinato sacerdote finché non abbia raggiunto l’età di trent’anni, anche se il candidato all’ordinazione sia altrimenti pienamente degno degli Ordini sacri; al contrario, attenda il suo tempo.
Infatti anche il Signore fu battezzato nel suo trentesimo anno e allora iniziò a predicare il Vangelo. «E Gesù stesso aveva circa trent’anni quando cominciò», dice Luca (3,23).
Certamente Egli deve essere imitato dai sacerdoti, che mediante l’ordinazione sacerdotale sono costituiti maestri dei fedeli. Parimenti, nessuno può essere ordinato diacono prima di aver compiuto venticinque anni. Questo è esattamente quanto afferma anche il Canone XXI di Cartagine. Né una donna può diventare diaconessa prima di aver compiuto quarant’anni.
Ma Dio sia indulgente riguardo alla trasgressione odierna di questi Canoni. E se coloro che li trasgrediscono non provano vergogna davanti ai santi e teofori Padri, provino almeno vergogna davanti a un laico secolare quale fu l’Imperatore Giustiniano, il quale nella sua Novella 123 dice: «Non permettiamo che un uomo diventi sacerdote prima dei trent’anni, né diacono prima dei venticinque, né suddiacono prima dei venti».[4]
Concilio Ecumenico Quinisesto (Trullano), Canone 40
Poiché è grandemente vantaggioso per la salvezza che uno si unisca strettamente a Dio ritirandosi dal tumulto della vita, non dobbiamo accogliere senza esame coloro che inopportunamente scelgono la vita solitaria (o monastica), ma dobbiamo osservare anche in queste cose la definizione trasmessaci dai Padri, così da accettare la confessione (o promessa) di una vita secondo Dio solo quando sia ormai certa e compiuta con consenso e giudizio, dopo il pieno sviluppo della ragione.
Pertanto, chiunque stia per sottomettersi al giogo monastico non sia di età inferiore ai dieci anni; tuttavia, la prova di ciò spetta al presidente, se egli ritenga che un tempo maggiore sia più vantaggioso per la crescita come preparazione all’ingresso e alla perseveranza nella vita solitaria.
Infatti, sebbene san Basilio il Grande, nei suoi santi Canoni, accolga la fanciulla che si offre volontariamente a Dio e abbraccia la verginità quando entra nel suo diciassettesimo anno, e stabilisca come legge che sia iscritta nel novero delle Vergini, nondimeno, seguendo strettamente l’esempio riguardo alle vedove e alle diaconesse, abbiamo concesso a coloro che scelgono la vita solitaria il suddetto tempo in proporzione.
Poiché nell’Apostolo divino è scritto: «Una vedova non sia iscritta nel numero se non ha almeno sessant’anni ed è stata moglie di un solo marito» (I Timoteo 5,9). I santi Canoni, d’altra parte, prescrivono che una diaconessa possa essere ordinata solo quando abbia almeno quarant’anni; la Chiesa, per grazia di Dio, essendo divenuta più forte e avanzando, e la disposizione dei fedeli a custodire i comandamenti divini essendo divenuta salda e sicura. Avendo percepito con chiarezza questo fatto, noi abbiamo ritenuto opportuno decretare la benedizione della grazia su colui che sta per intraprendere la lotta della vita secondo Dio, imprimendola come un sigillo, e così impedendogli di indugiare troppo a lungo, e spingendolo avanti nell’arena, o piuttosto, potremmo dire, sospingendolo verso la scelta e lo stato del bene.
Interpretazione di San Nicodemo
Coloro che desiderano diventare monaci o monache, secondo il presente Canone, non devono essere accolti senza esame, né in un tempo inopportuno o improprio e in contrasto con la definizione prescritta dai divini Padri (e specialmente da san Basilio il Grande), ma solo quando la confessione e promessa che fanno a Dio possa essere considerata affidabile e rappresentativa del loro stato d’animo, ossia quando la loro facoltà razionale abbia raggiunto la maturità, come afferma san Basilio il Grande nel suo Canone XVIII e specialmente nella sua Definizione 15 in forma estesa.
In sintesi, dunque, colui che sta per diventare monaco non abbia meno di dieci anni; tuttavia, sia in potere del vescovo metterlo alla prova e aumentare per lui il numero degli anni (in proporzione, cioè, alla sua maturità naturale), se lo ritenga più utile per la persona.
Infatti, sebbene san Basilio, nel suddetto Canone, specifichi che una fanciulla vergine di oltre sedici o diciassette anni possa essere ammessa nel novero delle vergini, noi tuttavia, seguendo l’esempio delle vedove e delle diaconesse, abbiamo ridotto i sedici o diciassette anni di san Basilio a dieci anni, poiché l’Apostolo prescrive che una vedova possa essere ammessa nella Chiesa se non ha meno di sessant’anni, mentre i Padri del IV Concilio Ecumenico affermano che una donna può essere ordinata diaconessa quando abbia quarant’anni, nel loro Canone XV, vedendo la Chiesa di Dio avanzare con la grazia divina e la fermezza mostrata dai cristiani nell’osservanza dei comandamenti divini.
Considerando attentamente questi fatti, abbiamo decretato questo Canone, incidendo nell’anima ancora tenera di colui che sta per iniziare le lotte spirituali dei monaci, come un sigillo, la benedizione della grazia divina, e rafforzandolo mediante questo Canone, affinché non trascuri a lungo l’opera della virtù, ma scelga piuttosto quanto prima la parte migliore.
Ma il Canone VI di Cartagine afferma anche che le vergini devono essere consacrate a Dio solo dal vescovo; e il Canone LI del medesimo Sinodo dice che esse devono essere mantenute da lui, o, in sua assenza, dal presbitero.[5]
Nota 48
VEDOVE E DIACONESSE
L’esempio delle vedove e delle diaconesse che il Canone qui adduce non è inappropriato, come alcuni hanno affermato, considerando che in un caso si parla di vedove e nell’altro di diaconesse. Né il Canone introduce queste donne nell’argomentazione con riferimento alla continenza nel matrimonio, che le diaconesse possono esercitare al quarantesimo anno della loro età, e le vedove al sessantesimo.
Ma, per la stessa ragione, non è nemmeno come sostiene Zonara, cioè che la diaconessa, essendo vergine e non avendo mai gustato il piacere sensuale, se è riuscita a conservare la castità fino al quarantesimo anno, può essere certa di poter restare vergine anche in seguito; mentre la vedova, avendo sperimentato il piacere carnale con il marito, avrebbe bisogno di tutti i sessant’anni per completare una prova più soddisfacente e assicurarsi di poter poi astenersi. Queste due ipotesi, infatti, sono incompatibili con il significato e l’intenzione del presente Canone.
Per armonizzare quanto più possibile l’esempio, diciamo che la vedova menzionata da san Paolo, benché fosse iscritta nel novero delle vedove senza alcuna imposizione rituale delle mani, secondo i capitoli 1 e 2 del Libro III delle Costituzioni Apostoliche, al fine di essere assistita dalla Chiesa, secondo il Canone XXIV di san Basilio, e di ricevere quanto necessario per il sostentamento, — come lo stesso san Paolo aggiunge: «Se qualche uomo o donna credente ha delle vedove, le assista e non sia gravata la Chiesa, affinché essa possa soccorrere quelle che sono veramente vedove» (1 Timoteo 5,17) —, sebbene, dico, questa vedova fosse iscritta nel novero delle vedove e non in quello delle diaconesse, tuttavia, poiché anche le diaconesse venivano ordinate tra queste vedove già sposate una sola volta (monogame), è evidente che tali diaconesse venivano ordinate a sessant’anni.
E la ragione è questa: se il grado inferiore delle vedove veniva iscritto dopo tanti anni, cioè a un’età così avanzata, per evitare che potessero allontanarsi da Cristo, quanto più le vedove e le diaconesse mediante imposizione delle mani avrebbero dovuto essere ordinate dopo tanti anni, poiché il loro matrimonio dopo l’ordinazione sarebbe stato incomparabilmente più illecito rispetto al matrimonio delle vedove non ordinate, e quindi il timore derivante da ciò sarebbe stato proporzionalmente maggiore?
Questo non è dimostrato soltanto dal ragionamento, ma anche dai fatti. Sozomeno (Libro VII, Capitolo 17) attesta infatti che l’imperatore Teodosio promulgò una legge (prima che si celebrassero il Quarto e il presente Sinodo) secondo cui nessuna donna doveva ricevere assistenza (cioè sostegno o aiuto) se non aveva figli o se non aveva compiuto sessant’anni. «Questa è la causa che indusse l’imperatore Teodosio a provvedere alla buona reputazione e al decoro delle Chiese mediante una legge che stabiliva che le donne non fossero ammesse al soccorso divino se non avevano figli ed erano oltre i sessant’anni, conformemente all’esplicito comando di san Paolo».
Il Quarto Concilio Ecumenico ridusse però questi sessant’anni per le diaconesse a quaranta, decretando in modo generale e indeterminato che nessuna diaconessa fosse ordinata prima dei quarant’anni, indipendentemente dal fatto che fosse vergine o vedova monogama.
Per le ragioni qui esposte, l’esempio delle vedove e delle diaconesse citato dal Canone è pertinente alla questione ed è pienamente coerente con il suo significato, poiché paragona le diaconesse con altre diaconesse tratte dal novero delle vedove.
Che le diaconesse fossero effettivamente ordinate tra queste vedove già sposate una sola volta è confermato:
a) dalle Costituzioni Apostoliche, che nel Libro VII, Capitolo 77 affermano: «Sia diaconessa una vergine casta; oppure, altrimenti, una donna credente e onesta»;
b) dal Canone XLVIII del presente VI Concilio Ecumenico [vedi sotto], che dice che la moglie di colui che è destinato a diventare vescovo può, se degna, diventare diaconessa;
c) e da quella celebre Olimpiade che, pur essendo vedova, fu diaconessa.
Che il matrimonio delle diaconesse fosse più illecito di quello delle vedove si dimostra facendo riferimento al Canone XV del IV Concilio Ecumenico e al Canone XXIV di Basilio: il primo infatti anatematizza qualsiasi diaconessa che si sia sposata insieme all’uomo che l’ha sposata; mentre il secondo, di Basilio, si limita a scomunicare la vedova che si sia sposata, negandole la Comunione finché non cessi dalla sua impurità.
Ciò è del tutto ragionevole, considerando che le vedove erano solite promettere e assumere solennemente l’impegno di non risposarsi, come Anna, figlia di Fanuele, e secondo il Capitolo 1 del Libro III delle Costituzioni Apostoliche, e conformemente a quanto dice san Paolo: «Sono condannate perché hanno abbandonato la loro prima fede» (1 Timoteo 5,12).[6]
Canone 48
La moglie di un uomo che viene elevato alla presidenza di un episcopato, e che di comune accordo si separa da lui in anticipo, dopo la sua ordinazione all’episcopato entri in un monastero situato lontano dalla residenza del vescovo e sia mantenuta dal vescovo. Ma se risulta anche degna, sia elevata alla dignità di diaconessa.
Interpretazione di San Nicodemo
Il presente Canone comanda che la donna che è moglie di un uomo destinato a diventare vescovo debba anzitutto separarsi da lui per consenso reciproco. E dopo che egli sia stato debitamente ordinato, ella deve entrare in un monastero lontano dalla sua eparchia o provincia; con questa espressione si intende che ella deve farsi monaca in un monastero distante e ricevere da lui il necessario per vivere (se, cioè, si trova nel bisogno).
Il Canone stabilisce ciò affinché, vedendosi, non siano indotti a ricordare la loro precedente convivenza e associazione di vita, e quindi ad ardere di desiderio carnale.
Se tuttavia la moglie risulta degna, può essere fatta diaconessa…
Da questo Canone Blastare deduce giustamente che neppure la moglie di un sacerdote defunto dovrebbe contrarre un secondo matrimonio.[7]
Concilio Regionale di Laodicea, Canone 11
Sulla necessità di evitare la nomina delle cosiddette presbitere, o donne che presiedono, nella Chiesa.
Interpretazione di San Nicodemo
Zonara e Balsamone affermano che questo Canone decreta che le cosiddette donne anziane non debbano essere nominate nella Chiesa per avere precedenza sulle altre donne in materia di posti a sedere, né debbano essere chiamate con tale nome (presbitere, cioè “donne anziane”).
Infatti, anticamente nelle chiese vi erano tali donne anziane, incaricate di mantenere l’ordine tra le altre donne e di indicare a ciascuna dove e come stare o sedersi nel tempio. Poiché però esse sfruttavano questa funzione per avidità di guadagno e per vanagloriosa superbia, questo Canone proibì loro di esercitarla.
Altri invece ritengono che queste presbitere e donne che presiedevano siano state proibite dal Canone di essere nominate, ossia, in altre parole, di essere ordinate mediante preghiere,[8] poiché il termine “nominare” significa anche (in greco) “ordinare mediante preghiere”, come abbiamo detto a proposito del Canone IV del Primo Concilio Ecumenico.[8]
Nota 8
LE DIACONESSE ERANO DONNE ANZIANE
Tuttavia, il Canone non proibì che fossero ordinate diaconesse, come alcuni hanno sostenuto, poiché ai tempi di questo Canone tali donne anziane venivano fatte diaconesse. Per questo motivo, commentando il Capitolo 28 del secondo libro delle Costituzioni Apostoliche, Franciscus Turrianus dichiara che Clemente chiama le diaconesse presbitere, come chiunque può apprendere, dico, anche da san Epifanio nelle sue pagine sull’eresia delle Coliridiane.
Infatti, “presbitere” e “donne anziane” sono le donne di sessant’anni dalle quali si traevano le diaconesse, come afferma san Paolo e come si legge nella Nota al Canone XL del VI Concilio Ecumenico (che il lettore deve consultare personalmente).
Ma il Canone proibisce anche che esse siano ordinate per agire come presbitere nel senso di donne che presiedono e hanno precedenza sulle altre. Queste presbitere sono menzionate anche nelle Costituzioni Apostoliche, Libro II, Capitolo 57: «Le vergini, le vedove e le presbitere siano le prime ad alzarsi o a sedersi».
Anche san Paolo le menziona espressamente nella sua Lettera a Tito, Capitolo 2, Versetto 3 (dove le versioni inglesi le chiamano “donne anziane”): «Le donne anziane siano ugualmente degne nel loro comportamento, non maldicenti, non schiave di eccesso di vino, ma maestre di bontà, affinché insegnino alle giovani a essere prudenti».
Mi stupisce che alcuni abbiano suggerito che si trattasse delle mogli dei sacerdoti, a motivo del fatto che era richiesto che fossero “degne di sacerdoti” nel loro comportamento: congettura errata. Infatti, dicendo «affinché insegnino alle giovani a essere prudenti», l’Apostolo ha mostrato che con l’espressione “donne anziane” (in greco presbitides) intendeva semplicemente donne in età avanzata, così come poco sopra aveva chiamato gli uomini anziani presbytae (cioè “uomini anziani”), e non sacerdoti (presbyteroi).
Anche il Canone XLVI del VI Concilio Ecumenico chiama presbitere le monache anziane (cioè le monache di età avanzata). Lo stesso san Epifanio, nella sua Hairesis 79, afferma che le donne più anziane erano chiamate presbitere.[9]
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NOTE E BIBLIOGRAFIA
Saint Nikodemos the Hagiorite and Monk Agapios, translated by Denver Cummings, edited by Ralph Masterjohn. The Rudder, (Chicago, IL: The Orthodox Christian Educational Society, 1957), pp. 459, 461-462.
Ibid., pp. 495-498
Ibid., p. 612
Ibid., pp. 693-694
Ibid., pp. 722-723
Ibid., pp. 823-825
Ibid., pp. 730-731
Ibid., p. 1122
Ibid., pp. 1145-1146

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